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Dal 22 aprile
2006 ogni agente immobiliare e mediatore creditizio
è tenuto ad assolvere gli adempimenti previsti
dal Dlgs 20 febbraio 2004 n. 56, a seguito della pubblicazione
nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
82 del 7 aprile 2006 del Decreto Ministeriale del
Ministro dellEconomia e delle Finanze n. 141 del
3 febbraio 2006 ("Regolamento
attuativo"del D.lgs. n. 56/2004).
Oltre al Decreto Ministeriale, nella stessa Gazzetta
Ufficiale è stato pubblicato il Provvedimento
dellUfficio Italiano Cambi del 24 febbraio 2006,
contenente istruzioni rivolte ad alcune categorie di
operatori non finanziari, segnatamente agenti di affari
in mediazione immobiliare, mediatori creditizi e agenti
in attività finanziaria, per lapplicazione
degli obblighi antiriciclaggio loro estesi in base alla
legge e alle disposizioni regolamentari.
Lestensione della regolamentazione antiriciclaggio
è tesa, da un lato, a prevenirne il coinvolgimento
involontario in attività economiche criminali
e dallaltro, ad assicurarne la collaborazione
attiva attraverso lindividuazione e la segnalazione
di operazioni di natura sospetta.
Identificazione
Dal 22 aprile 2006, è previsto lobbligo
di identificazione dei nuovi clienti (e dei soggetti
per conto dei quali essi eventualmente operino) in relazione
alle operazioni che comportino la trasmissione o la
movimentazione dei mezzi di pagamento di importo, anche
frazionato, superiore a 12.500 euro.
Dovrà essere acquisita copia di un valido documento
di identità (apponendo su di essa la data di
identificazione) ed il numero di codice fiscale, occorre
inoltre rilevare la professione del cliente ed annotare
il tipo di prestazione e valore.
Registrazione e conservazione dellArchivio
Unico
I nuovi clienti identificati dovranno essere registrati
in un archivio unico antiriciclaggio cartaceo/elettronico
entro 30 giorni dallidentificazione del cliente.
Le informazioni andranno registrate secondo gli standard
tecnici previsti dallAllegato A del Provvedimento
UIC del 24 febbraio 2006 e conservate secondo lordine
cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si
riferiscono, in maniera da rendere possibile la loro
ricostruzione storica.
Agenti di affari in mediazione immobiliare (Parte
IV art. 4 del Provvedimento):
Applicano gli obblighi di identificazione, registrazione
e conservazione nei casi in cui vi sia stata la conclusione
del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza,
di quello definitivo, il cui valore sia superiore ai
12.500 euro. Essi devono identificare le parti dei contratti
per i quali intevengono e devono registrare e conservare
i dati identificativi e le informazioni attinenti alle
operazioni di conlusione dei contratti.
Gli agenti immobiliari devono registrare e conservare
nellarchivio unico le informazioni relative a:
1. I dati identificativi delle parti;
2. La data di conclusione del contratto preliminare
o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
3. Il prezzo convenuto dellimmobile oggetto
della mediazione.
Mediatori creditizi (Parte IV
art. 8 del Provvedimento):
Identificano il soggetto
richiedente il finanziamento e registrano e conservano
i dati identificativi e le informazioni attinenti alle
operazioni di concessione dei contratti di finanziamento
di importo superiore a 12.500 euro.
I mediatori creditizi devono registrare e conservare
nellarchivio unico le informazioni relative a:
1. i dati identificativi;
2. gli estremi dellintermediario con il
quale il cliente viene messo in contatto;
3. la data della concessione del finanziamento;
4. lammontare e il tipo di finanziamento
richiesto.
- Codice identificativo cliente (N. progr.)
- Data identificazione Data registrazione
- Cognome e nome
- Sesso
- Luogo e data di nascita
- C.F./P.I.
- Indirizzo - residenza
- Città
- Estremi del documento di identità (data, autorità
e luogo di rilascio)
- Attività lavorativa svolta
- Legale rappresentante
- Denominazione della società
- Natura giuridica
- Data di costituzione
- C.F./P.I. della società
- Indirizzo
- Attività o settore di interesse
- Estremi intermediario (Banca o Istituto Finanziario)
- Importo
- Tipo finanziamento richiesto
- Data concessione finanziamento
Agenti in attività finanziaria (Parte
IV art. 9 del Provvedimento):
Gli agenti in attività finanziaria applicano
gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione
in relazione alle operazioni di promozione e conclusione
dei contratti. Esi devono identificare i soggeti nei
confronti dei quali svolgono lattività
di promozione e conclusione dei
contratti e devono registrare e conservare i dati identificativi
e le informazioni attinenti alle operazioni di conclusione
dei contratti di qualunque ammontare secondo il capoverso
successivo.
Gli agenti in attività finanziaria devono registrare
e conservare nellarchivio unico le informazioni
relative a:
1. i dati identificativi;
2. la data e lammontare della consegna dei mezzi
di pagamento;
3. il tipo dei mezzi di pagamento.
I dati e le informazioni devono essere conservati nellarchivio
unico per dieci anni dal compimento delloperazione
o dalla conclusione dellincarico (Parte
III articolo 2 del Provvedimento).
Segnalazione allUIC
delloperazione sospetta
Secondo lart. 4 Parte
III del Provvedimento è sospetta loperazione
che per caratteristiche, entità, natura o per
qualsiasi altra circostanza conosciuta a ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità
economica e dellattività svolta dal soggeto
cui è riferita, induca il professionista incaricato
a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche
dallarchivio unico, e alle valutazioni svolte
ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1 ( valutazione dei rapporti
con i clienti e profili di rischio di riciclaggio),
che il denaro, i beni o le utilità oggetto
delloperazione possano provenire dai delitti
previsti dagli art. 648 bis e ter del codice penale.
Ai fini delladempimento degli obblighi di rilevazione
e segnalazione delle operazioni sospette, gli operatori
si avvalgono delle informazioni fornite nel corso
dellidentificazione e di quelle disponibili
in virtù dellattività prestata
e degli indici di anomalia previsti dallAllegato
b) del Provvedimento UIC (ai
sensi dellart. 4 parte IV del Provvedimento
UIC: Gli indicatori non costituiscono un riferimento
esaustivo e di per sé sufficiente perlindividuazione
delle operazioni da segnalare. In conseguenza: la
ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più
indicatori non costituisce di per sé motivo
sufficiente per lindividuazione e segnalazione
di operazioni sospette, per la quale è necessario
valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti
della clientela).
Gli agenti immobiliari ed i mediatori creditizi provvederanno
a segnalare loperazione sospetta allUIC.
LUIC potrà disporre la sospensione delloperazione
segnalate per un massimo di 48 ore lavorative. Il
termine iniziale della sospensione decorrerà
dalla ricezione del provvedimento dellUIC.
LUIC trasmetterà senza indugio agli organi
investigativi competenti le segnalazioni, corredate
di una relazione tecnica, omettendo lindicazione
del nominativo delloperatore che ha effettuato
la segnalazione stessa. In base alla legge antiriciclaggio,
per le segnalazioni che ricevono unulteriore
corso in sede investigativa in caso di denuncia o
di rapporto ai sensi degli artt. 331 e
347 c.p.p., lidentità delle persone che
hanno effettuato le segnalazioni non sarà menzionata.
Lidentità di tali persone potrà
essere rilevata solo quando lautorità
giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile
ai fini dellaccertamento dei reati per i quali
procede.
In sintesi, gli adempimenti previsti dal Provvedimento
UIC del 24 febbraio 2006 sono:
Istitutuzione di un archivio unico, cartaceo
o informatizzato;
Identificazione del cliente che movimenti operazioni
di importo superiore ai 12.500 euro, anche in modo
frazionato;
Registrazione dei dati relativi al cliente
e delle relative operazioni eseguite nellarchivio
unico entro trenta giorni;
Segnalazione delle operazioni sospette allUIC;
Istituzione di misure di controllo interno e
di formazione del personale.
Sanzioni
In merito allidentificazione della clientela,
sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000
Omessa istituzione dellarchivio
arresto da sei mesi ad 1 anno e ammenda da euro 5.164
a euro 25.822.
Mancata registrazione e conservazione dei dati
rilevanti: sanzione amministrativa da euro 500 a euro
25.822.
Mancata segnalazione di
operazioni sospette dal 5% al 50% del valore
delloperazione.
Omessa comunicazione al Ministero dellEconomia
e delle Finanze di violazioni art. 1 D.L. 143/91 (in
pratica pagamenti in contanti per operazioni complessivamente
superiori a 12.500 euro, anche se frazionate). Dal
3% al 30% dellimporto delloperazione.
Violazioni ad obblighi di collaborazione con
lUIC sanzione amministrativa da euro 500 a euro
25.000.
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce
o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delittonon colposo, ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
lidentificazione della loroprovenienza delittuosa,
è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è
commesso nellesercizio di un attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o
le altre utilità provengono da delitto per
il quale è stabilita la pena dellareclusione
inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica lultimo
comma delart. 648.
Art 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis impiega
in attività economiche o finanziarie denaro,
beni o altre utilità provenienti da delitto,
è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da 1.032 a 15.493 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è
commesso nellesercizio di un attività
professionale. La pena è diminuita nellipotesi
di cui al secondo comma dellart. 648. Si applica
lultimo comma dellart. 648.
Art. 648 c.p. Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine
di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista,
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un
qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle
acquistare, ricevere od occultare, è punito
con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
da 516 euro a 10.329 euro [ 379, 648-ter,649, 709,
712] (2).
La pena è della reclusione sino a sei anni e
della multa sino a 516 euro, se il fatto è di
particolare tenuità [ 62 n. 4, 133].
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando [ 648-bis] l'autore del delitto, da cui il
denaro o le cose provengono, non è imputabile
[ 85] o non è punibile [ 46, 379, 649] ovvero
quando manchi una condizione di
procedibilità [ 336-346 c.p.p.] riferita a tale
delitto (3).
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