Dal 22 aprile 2006 ogni agente immobiliare e mediatore creditizio è tenuto ad assolvere gli adempimenti previsti dal Dlgs 20 febbraio 2004 n. 56, a seguito della pubblicazione nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006 del Decreto Ministeriale del
Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 141 del 3 febbraio 2006 ("Regolamento attuativo"del D.lgs. n. 56/2004).
Oltre al Decreto Ministeriale, nella stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 24 febbraio 2006, contenente istruzioni rivolte ad alcune categorie di operatori non finanziari, segnatamente agenti di affari in mediazione immobiliare, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, per l’applicazione degli obblighi antiriciclaggio loro estesi in base alla legge e alle disposizioni regolamentari.
L’estensione della regolamentazione antiriciclaggio è tesa, da un lato, a prevenirne il coinvolgimento involontario in attività economiche criminali e dall’altro, ad assicurarne la collaborazione attiva attraverso l’individuazione e la segnalazione di operazioni di natura sospetta.
Identificazione
Dal 22 aprile 2006, è previsto l’obbligo di identificazione dei nuovi clienti (e dei soggetti per conto dei quali essi eventualmente operino) in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione dei mezzi di pagamento di importo, anche frazionato, superiore a 12.500 euro.
Dovrà essere acquisita copia di un valido documento di identità (apponendo su di essa la data di identificazione) ed il numero di codice fiscale, occorre inoltre rilevare la professione del cliente ed annotare il tipo di prestazione e valore.
Registrazione e conservazione dell’Archivio Unico
I nuovi clienti identificati dovranno essere registrati in un archivio unico antiriciclaggio cartaceo/elettronico entro 30 giorni dall’identificazione del cliente.
Le informazioni andranno registrate secondo gli standard tecnici previsti dall’Allegato A del Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 e conservate secondo l’ordine cronologico degli incarichi e delle operazioni cui si riferiscono, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica.
Agenti di affari in mediazione immobiliare (Parte IV art. 4 del Provvedimento):
Applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo, il cui valore sia superiore ai 12.500 euro. Essi devono identificare le parti dei contratti per i quali intevengono e devono registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti alle
operazioni di conlusione dei contratti.
Gli agenti immobiliari devono registrare e conservare nell’archivio unico le informazioni relative a:
1. I dati identificativi delle parti;
2. La data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
3. Il prezzo convenuto dell’immobile oggetto della mediazione.
Mediatori creditizi (Parte IV art. 8 del Provvedimento):
Identificano il soggetto richiedente il finanziamento e registrano e conservano i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di concessione dei contratti di finanziamento di importo superiore a 12.500 euro.
I mediatori creditizi devono registrare e conservare nell’archivio unico le informazioni relative a:
1. i dati identificativi;
2. gli estremi dell’intermediario con il quale il cliente viene messo in contatto;
3. la data della concessione del finanziamento;
4. l’ammontare e il tipo di finanziamento richiesto.
- Codice identificativo cliente (N. progr.)
- Data identificazione – Data registrazione
- Cognome e nome
- Sesso
- Luogo e data di nascita
- C.F./P.I.
- Indirizzo - residenza
- Città
- Estremi del documento di identità (data, autorità e luogo di rilascio)
- Attività lavorativa svolta
- Legale rappresentante
- Denominazione della società
- Natura giuridica
- Data di costituzione
- C.F./P.I. della società
- Indirizzo
- Attività o settore di interesse
- Estremi intermediario (Banca o Istituto Finanziario)
- Importo
- Tipo finanziamento richiesto
- Data concessione finanziamento
Agenti in attività finanziaria (Parte IV art. 9 del Provvedimento):
Gli agenti in attività finanziaria applicano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione in relazione alle operazioni di promozione e conclusione dei contratti. Esi devono identificare i soggeti nei confronti dei quali svolgono l’attività di promozione e conclusione dei
contratti e devono registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di conclusione dei contratti di qualunque ammontare secondo il capoverso successivo.
Gli agenti in attività finanziaria devono registrare e conservare nell’archivio unico le informazioni
relative a:
1. i dati identificativi;
2. la data e l’ammontare della consegna dei mezzi di pagamento;
3. il tipo dei mezzi di pagamento.
I dati e le informazioni devono essere conservati nell’archivio unico per dieci anni dal compimento dell’operazione o dalla conclusione dell’incarico (Parte III articolo 2 del Provvedimento).

Segnalazione all’UIC dell’operazione sospetta
Secondo l’art. 4 Parte III del Provvedimento è sospetta l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggeto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche dall’archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1 ( valutazione dei rapporti con i clienti e profili di rischio di riciclaggio), che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti previsti dagli art. 648 bis e ter del codice penale.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, gli operatori si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell’identificazione e di quelle disponibili in virtù dell’attività prestata e degli indici di anomalia previsti dall’Allegato b) del Provvedimento UIC (ai sensi dell’art. 4 parte IV del Provvedimento UIC: Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente perl’individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza: la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l’individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela).
Gli agenti immobiliari ed i mediatori creditizi provvederanno a segnalare l’operazione sospetta all’UIC.
L’UIC potrà disporre la sospensione dell’operazione segnalate per un massimo di 48 ore lavorative. Il termine iniziale della sospensione decorrerà dalla ricezione del provvedimento dell’UIC.
L’UIC trasmetterà senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l’indicazione del nominativo dell’operatore che ha effettuato la segnalazione stessa. In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un’ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e
347 c.p.p., l’identità delle persone che hanno effettuato le segnalazioni non sarà menzionata.
L’identità di tali persone potrà essere rilevata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali procede.
In sintesi, gli adempimenti previsti dal Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 sono:
• Istitutuzione di un archivio unico, cartaceo o informatizzato;
• Identificazione del cliente che movimenti operazioni di importo superiore ai 12.500 euro, anche in modo frazionato;
• Registrazione dei dati relativi al cliente e delle relative operazioni eseguite nell’archivio unico entro trenta giorni;
• Segnalazione delle operazioni sospette all’UIC;
• Istituzione di misure di controllo interno e di formazione del personale.
Sanzioni
• In merito all’identificazione della clientela, sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000
• Omessa istituzione dell’archivio – arresto da sei mesi ad 1 anno e ammenda da euro 5.164 a euro 25.822.
• Mancata registrazione e conservazione dei dati rilevanti: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.822.

• Mancata segnalazione di operazioni sospette – dal 5% al 50% del valore dell’operazione.
• Omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di violazioni art. 1 D.L. 143/91 (in pratica pagamenti in contanti per operazioni complessivamente superiori a 12.500 euro, anche se frazionate). Dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione.
• Violazioni ad obblighi di collaborazione con l’UIC sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000.
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delittonon colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loroprovenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena dellareclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma del’art. 648.
Art 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da 1.032 a 15.493 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.
Art. 648 c.p. Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro [ 379, 648-ter,649, 709, 712] (2).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità [ 62 n. 4, 133].
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [ 648-bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [ 85] o non è punibile [ 46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di
procedibilità [ 336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto (3).